Riviera del Brenta DOC
Riviera del Brenta è una denominazione di origine controllata del Veneto, riconosciuta nel 2004, che interessa le aree viticole del bacino del fiume Brenta nelle province di Venezia e Padova. La base varietale è costituita da Merlot e Cabernet Sauvignon, in minima parte Raboso e Refosco, mentre il resto della produzione è orientato verso vitigni a bacca bianca.
Voce informativa dell'archivio Cantine d'Italia, scritta da VaiGustando a partire dal disciplinare e dalle fonti elencate in fondo. L'elenco delle cantine viene dal Consorzio di tutela: VaiGustando vende i vini di alcune di queste cantine, ma l'elenco non è una selezione commerciale.
Caratteristiche
Al consumo, secondo il disciplinare di produzione.
Riviera del Brenta bianco
- Colore
- «paglierino più o meno intenso»
- Odore
- «dal profumo caratteristico»
- Sapore
- «asciutto o amabile, sapido, vellutato»
- Titolo alcolometrico minimo
- 10,50% vol (totale)
Art. 6
Riviera del Brenta rosso
- Colore
- «rosso rubino tendente al granato se invecchiato»
- Odore
- «intenso dal profumo caratteristico»
- Sapore
- «asciutto, vellutato e armonico»
- Titolo alcolometrico minimo
- 11,00% vol (totale)
Art. 6
Riviera del Brenta rosato
- Colore
- «rosato, tendente al rubino, vivace»
- Odore
- «leggermente vinoso, con profumo caratteristico»
- Sapore
- «asciutto o leggermente amabile, armonico»
- Titolo alcolometrico minimo
- 11,00% vol (totale)
Art. 6

Territorio
La zona di produzione delle uve atte alla denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta» comprende le aree viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti nelle province di Venezia e Padova. La pianura veneta interessata è caratterizzata dalla presenza del fiume Brenta, che sfocia nell'Adriatico. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi in tutto o in parte nella delimitazione; per i vini spumanti e frizzanti, in considerazione degli usi tradizionali della zona, è consentito che le operazioni di elaborazione avvengano in tutto il territorio della Regione Veneto.1
Il clima della porzione di pianura interessata ha caratteri tipicamente continentali, con inverni freddi ed estati calde ma non siccitose; un certo grado di umidità deriva dalla presenza di corsi d'acqua e dalla vicinanza del mare, che favorisce regimi di brezze sia di giorno che di notte. I suoli dell'area hanno origine tardo-glaciale e sono costituiti da depositi alluvionali e fluvioglaciali, con granulometria prevalentemente fine e assenza di materiale grossolano. Nella porzione meridionale i suoli presentano una tessitura mediamente fine di buona fertilità agronomica, con una frazione sabbiosa di origine generalmente marina, riconducibile all'antica linea di spiaggia ritiratasi sotto la spinta dei depositi del Brenta, del Bacchiglione e dell'Adige.1
La base varietale è costituita dai vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon, in minima parte Raboso e Refosco; il resto della produzione è orientato verso vitigni a bacca bianca quali Pinot bianco, Verduzzo, Chardonnay, Tocai e Pinot grigio. Il vino denominato «bianco» è ottenuto da Tocai friulano per almeno il 50% e altre varietà a bacca bianca non aromatiche, tra quelle elencate dal disciplinare, fino a un massimo del 50%; il «rosso» da Merlot per almeno il 50% e altre varietà a bacca rossa non aromatiche, tra quelle elencate dal disciplinare, fino a un massimo del 50%; lo «spumante» da Chardonnay per almeno il 60% e altre varietà a bacca bianca non aromatiche, tra quelle elencate dal disciplinare, fino a un massimo del 40%.1
Le forme di allevamento e i sesti di impianto consentiti sono quelli normalmente in uso nella zona, cioè la controspalliera singola e doppia; sono vietate le forme espanse a pergola, a tendone e a raggi. Per i vigneti sono da escludere i terreni torbosi o eccessivamente umidi. Per gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del disciplinare, la densità dei ceppi di vite per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata. La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% ed è ammessa l'irrigazione di soccorso.1

Storia
I primi ritrovamenti storici riguardanti la coltivazione della vite nell'area risalgono alla civiltà paleoveneta, dove antichi recipienti per il vino confermano l'uso del vino nelle cerimonie religiose e nella vita quotidiana. La vera organizzazione agricola dell'area si fa risalire alla centuriazione di un vasto territorio a est del fiume Brenta, per merito dell'esercito dei «Soldati Contadini» romani.1
Gli «Statuti padovani», che raccolgono le disposizioni in materia agricola dal 1225 al 1315, documentano l'esistenza di una fiorente viticoltura nella campagna padovana e veneziana fin dal XIII secolo.1
A partire dal 1400 i Veneziani si insediarono nella zona, costruendo numerose ville destinate alla conduzione delle proprietà terriere. Nel 1768 venne istituita l'Accademia di Agricoltura, i cui primi lavori riguardarono la potatura della vite, la conservazione del vino, l'impianto del vigneto, la cura dell'uva e la sua maturazione.1
Nel 2004 è stato ottenuto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Riviera del Brenta», approvata con decreto ministeriale del 21 giugno 2004. Il disciplinare è stato modificato più volte, con decreti ministeriali del 30 luglio 2004, del 18 ottobre 2007, del 30 novembre 2011 e del 7 marzo 2014. La verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare è effettuata dalla società Valoritalia, Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 64 della legge n. 238/2016.1
Servizio
Le tipologie «spumanti» devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale, sia in bottiglia che a mezzo autoclave. Le tipologie «frizzanti» devono essere ottenute esclusivamente per fermentazione naturale e possono essere elaborate nelle versioni secco, abboccato e amabile. La tipologia «novello» deve essere ottenuta attuando il processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte. La tipologia «rosato» deve essere ottenuta dalla vinificazione in rosato delle uve della tipologia «rosso».1
I vini Cabernet, Raboso e Refosco dal peduncolo rosso possono essere designati con la menzione «riserva» solo se sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno sei mesi in botte di legno, con decorrenza dal 1° novembre dell'annata della vendemmia.1
Al consumo, il Riviera del Brenta bianco presenta un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,50% vol, il rosso e il rosato di 11,00% vol. Lo spumante, il Pinot bianco spumante e lo Chardonnay spumante hanno un titolo alcolometrico volumico totale di 11,50% vol, mentre il bianco frizzante, il Pinot bianco frizzante e lo Chardonnay frizzante hanno un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,50% vol.1
Per tutti i vini della denominazione confezionati in bottiglie fino a 5 litri è obbligatoria la chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito il tappo a vite; per la tappatura dei vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.1
Zona di produzione
Comuni della zona
- Borgoricco
- Cadoneghe
- Campagna Lupia
- Campo San Martino
- Campodarsego
- Campolongo Maggiore
- Camponogara
- Camposampiero
- Curtarolo
- Dolo
- Fiesso d'Artico
- Fossò
- Limena
- Loreggia
- Martellago
- Massanzago
- Mira
- Mirano
- Noale
- Noventa Padovana
- Padova
- Pianiga
- Piove di Sacco
- Salzano
- San Giorgio delle Pertiche
- San Giorgio in Bosco
- Sant'Angelo di Piove di Sacco
- Santa Giustina in Colle
- Santa Maria di Sala
- Saonara
- Scorzè
- Spinea
- Stra
- Trebaseleghe
- Venezia
- Vigodarzere
- Vigonovo
- Vigonza
- Villa del Conte
- Villanova di Camposampiero
Nella stessa zona
Altre denominazioni la cui zona comprende alcuni degli stessi comuni.
Domande frequenti
Quando è stata riconosciuta la DOC Riviera del Brenta?
La denominazione è stata approvata con decreto ministeriale del 21 giugno 2004; il disciplinare è stato poi modificato più volte, con decreti ministeriali del 30 luglio 2004, del 18 ottobre 2007, del 30 novembre 2011 e del 7 marzo 2014.
Dove si trova la zona di produzione del Riviera del Brenta?
La zona comprende le aree viticole del bacino del fiume Brenta ricadenti nelle province di Venezia e Padova, in un'area di pianura attraversata dal fiume Brenta che sfocia nell'Adriatico.
Quali sono i vitigni principali della denominazione?
La base varietale è costituita da Merlot e Cabernet Sauvignon, in minima parte Raboso e Refosco; il bianco si basa su Tocai friulano, lo spumante su Chardonnay.
Quali tipologie di vino prevede il disciplinare?
Il disciplinare prevede le tipologie bianco, rosso, rosato, spumante, frizzante e novello; tra i vini citati figurano anche Cabernet, Raboso e Refosco dal peduncolo rosso, anche con la menzione «riserva», e Pinot bianco e Chardonnay nelle versioni spumante e frizzante.
Cantine della denominazione
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Fonti
- Disciplinare di produzione Riviera del Brenta DOC (MASAF)
- Confini comunali: ISTAT, elaborazione openpolis (CC BY 4.0)
Testi redatti da Vaigustando a partire dalle fonti, aggiornati il 09/10/2026. Le immagini sono generate con l'intelligenza artificiale e non ritraggono luoghi o cantine reali.